La sezione di Treviso di Italia Nostra espone le seguenti osservazioni di carattere generale sul progetto di legge 67 in discussione presso il Consiglio Regionale:
- è necessaria una riflessione generale sul fatto che incentivare la produzione di energia rinnovabile non deve portare ad incentivare pratiche distorte.
Nella tradizione l'energia da biomassa è sempre esistita perchè la cura del bosco serviva a mantenerlo “sano” e dava materiale per le esigenze delle famiglie rurali...
Ora il problema è che la cura del bosco è abbandonata perchè il taglio selettivo è “costoso” e si piantano alberi per bruciarli o si taglia tutto quello che c'è (meccanicamente) per fare energia.
Ma forse la vera questione sarebbe di incentiva pratiche di risparmio e ripristino delle tradizioni di cura del bosco piuttosto che facilitare tagli non selettivi che impoveriscono di fatto il territorio.
Segnaliamo, per analogia, che a livello mondiale sta emergendo il problema degli allevamenti che consumano enormi quantità di mais per produrre sempre maggiori quantità di latte e carne, quando con lo stesso mais si potrebbero sfamare le persone!
- il progetto sembra essere stato redatto prima delle inondazioni dell’autunno 2010 e non tiene conto dell’importanza delle aree boscate nelle attuali condizioni di cambiamento climatico; non considerati nemmeno le conseguenze ed i danni che derivano dall'aumento delle superfici impermeabili. Contraddizione con la volontà della Regione di contrastare “ab origine” i problemi che hanno contribuito al disastro del 2010.
- è impossibile dare una norma unica non tenendo conto delle differenze esistenti tra le aree di montagna, sottoposte ad una diminuzione di popolazione e di attività produttive che continua nel tempo, e le aree di pianura/collina in cui aumenta la pressione demografica, l’occupazione di territorio aperto e la conseguente diminuzione della capacità del terreno di assorbire fenomeni di grande piovosità.
Non è un caso che il comma b) del proposto art. 2 bis sia preciso e di conseguenza ben formulato ed accettabile.
E' necessario ed opportuno che le aree montane abbiano un regime specifico e differenziato senza “deroghe” generalizzate.
- Si propone quindi una sospensione dell'approvazione della Progetto di Legge e la sua completa revisione; l'articolato dovrebbe prevedere differenziazioni tra i territori delle Comunità Montane e i territori di pianura/collina: diversità esistenti anche per la diversa tipologia esistente relativa alla proprietà dei fondi e delle imprese operanti.
- Il progetto di Legge non considera la diffusa sotto utilizzazione di aree inserite nelle zone produttive e del diffuso fenomeno di abbandono e di non utilizzo di edifici produttivi esistenti, anche in zona impropria. Il consumo ulteriore di suolo agricolo, a parte interventi in zone montane, non puo' essere giustificato solo dal fatto che il costo commerciale del terreno agricolo è inferiore a quello delle aree produttive.
- La norma così come predisposta consente l'inserimento di attività agromeccaniche, sempre vietate finora in aree non specifiche, con la conseguente necessità di infrastrutture stradali per
il trasporto finale del prodotto e quindi di fatto si configura come un'espansione delle zone produttive già sovrabbondanti, usando la motivazione dell'energia rinnovabile.
- La modifica della definizione di “non bosco” prevista dall'articolo 1 modifica la relativa legge regionale, ma nel contempo va a produrre effetti anche sulla relativa legislazione nazionale in quanto sembrerebbe consentire di derogare dal Codice dei Beni Culturali per effetto delle modifica della definizione di “non bosco”; c'è fondato rischio di ricorsi contro il testo approvato se questo consentisse una simile deroga.
Relativamente al testo in discussione, la sezione di Treviso di Italia Nostra propone le seguenti osservazioni specifiche:
- art.1: dopo il comma 2 dell'articolo 1 della LR 30-6-06 n.8 è aggiunto il seguente:
2 bis. Ai fini della presente legge non si considerano a bosco, oltre ai terreni già considerati “non a bosco” dall'articolo 14 della LR 13-9-78 n.52:
- le macchie boscate ed i boschetti sino ad una superficie massima di 5000 mq, realizzati anche senza ricorso a finanziamenti pubblici con esclusione dei terreni nelle aree di pianura, come descritti dall’art 14 della L.R. 13 settembre 1978 n. 52, purchè non si tratti di aree che trovino specifica tutela negli strumenti urbanistici o territoriali o in altre disposizioni di legge;
- in territori compresi nell’ambito territoriale della comunità montana, i terreni catastalmente censiti come aree non boscate (…..) colonizzazione naturale da meno di 15 anni o sia presente vegetazione con diametro medio dei tronchi inferiore a 15cm, certificato dal Servizio Forestale Regionale;
- nei territori di cui al comma b) è sempre consentito il prelievo nei boschi delle piante morte di qualsiasi diametro e di quelle di piccolo diametro infestanti secondo le buone pratiche di coltivazione. Si delega alla Giunta Regionale l'approvazione di un programma di incentivi economici per la raccolta selettiva di materiale legnoso da destinare ad energia rinnovabile.
- Art.2: Inserimento ecc.
- Art.7 bis - Strutture funzionali (…) d'energia.
- Al fine di incrementare (….) triturato, gli interventi di formazione di “piattaforme logistiche” per lo stoccaggio (…) non sono considerati interventi per la realizzazione di insediamenti agro-industriali di cui (..) e possono essere realizzati su terreni agricoli come specificato nei commi successivi anche da imprese di utilizzazione forestale e dagli altri esercenti attività agromeccanica come definita dall'articolo 5 del D.Lgs 29-3-04 n.99.
- Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti nei territori delle comunità montane e in quelli di collina con le seguenti prescrizioni:
- devono essere realizzate prevedendo una variazione dell'impermeabilizzazione del terreno rispetto allo stato naturale massimo del 30% certificando la stabilità dei terreni anche dopo gli interventi da parte di tecnico abilitato con relazione idrogeologica;
- devono avere superficie inferiore a 2000 mq;
- le strutture di protezione del materiale legnoso devono essere costituire da materiali e forme tipologiche con il contesto montano, privilegiando l'uso del legno; la Giunta Regionale, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definirà i criteri per la realizzazione delle strutture di protezione e delle pavimentazioni garantendo che sia rispettata la tradizione e la cultura dei luoghi, siano utilizzati materiali e tecniche tradizionali, siano valorizzati gli aspetti estetici e paesaggistici degli interventi.
- l'intervento di ripristino dei luoghi al termine dell'utilizzo come deposito deve essere garantito da polizza fidejussoria di valore pari al doppio del valore delle opere di durata quinquennale a favore del Comune, automaticamente rinnovata ed aggiornata in base all'indice ISTAT;
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti nei territori di pianura:
- in aree produttive, anche agroindustriali, non utilizzate o dismesse, individuate e censite dalle province e dai comuni senza limitazioni relativamente all'impermeabilizzazione dei suoli o alle tipologia costruttive e materiali delle protezioni.
- possono essere realizzate su terreni agricoli solo da i beneficiari, come individuati nell’art. 5 della L.R n. 8/2006, fino alla superficie massima di mq. 1000, mantenendo le prescrizioni di modifica impermeabilizzazione terreno entro il 30% e uso di tipologia e materiali tradizionali con privilegio del legno. Obbligo di costituzione di polizza fidejussoria per il ripristino dello stato dei luoghi.
Conclusione
Perchè nel Veneto non si riesce a fare un'organica legge per incentivare pratiche virtuose, ma ci sono sempre interessi contrapposti che cercano di usare i beni comuni come se non fossero di nessuno?
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