"Ogni cosa era piu' sua che di ogni altro perchè la terra, l'aria, l'acqua non hanno padroni ma sono di tutti gli uomini, o meglio di chi sa farsi terra, aria, acqua e sentirsi parte di tutto il creato." (Mario Rigoni Stern)

lunedì 15 giugno 2020

OSSERVAZIONE 3 - PUA(H) CASALE SUL SILE - PARCO TEMATICO




Presa visione della PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO “PARCO TEMATICO” versione 3 (protocollo 3328 del 25-2-2020)

CONSIDERATO CHE 

  • · la LR 14/2017 “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” è entrata in vigore in data 24-6-2017;
  • · la prima proposta di PUA è stata protocollata al Comune di Casale sul Sile con prot.1542 in data 23-6-2017. 

VERIFICATO CHE:

  • · In virtu’ di quanto previsto all’articolo 13 comma 4 lettera b) e comma 5 lettera b) della LR 14/2017 “sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi (…) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo; per procedimenti in corso di cui al comma 4 si intendono, nel caso di piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con presentazione al Comune della proposta corredata dagli elaborati necessari di cui alla legge 14/2004”
  • · nella sostanza può essere fatto salvo il PUA, presentato un giorno prima dell’entrata in vigore della LR 14/2017, solo se la proposta PUA versione 1 (prot.1252 del 23-6-2017) o 1.1 (prot.1253 del 1-7-2017) presenta tutti i documenti elencati dal’articolo 19 della LR 14/2004. 

Cosi non è perche’ gli elaborati di cui il PUA è formato sono stati sostanzialmente modificati e integrati, al punto che il piano che ne risulta è un piano nuovo e diverso che con il primo ha in comune soltanto I PROPONENTI E lo scopo dell’intervento originario.


Inoltre il PUA deve ancora essere valutato dall’esame tecnico amministrativo dei Comuni contermini con conferenza de servizi che e’ stata avviata dopo l’adozione del pua 2020 E QUINDI CI SARANNO ULTERIORI MODIFICHE, CHE FARANNO DIVENTARE IL PUA DA APPROVARE UN PROGETTO TOTALMENTE DIFFORME DA QUELLO ORIGINARIO.


RISULTA infatti CHE,

  • · il procedimento, ipoteticamente considerato “continuo”, sarebbe iniziato il 23-6-2017 (PUA prot.1252) e concluso con la presentazione della terza modica il 25-2-2020 (PUA prot.3328), quasi 3 anni (!!), un tempo che già vale a dimostrare come non si tratti di mere modifiche di approfondimento del progetto iniziale, ma di un’integrale e sostanziale revisione, che con il progetto originario presentato il 23-6-2017 non ha alcuna attinenza, a parte Proponenti e titoli degli elaborati;
  • · che, per scelta dell’Amministrazione, l’adozione ha preceduto l‘espressione dei pareri della Conferenza di Servizi con i Comuni contermini (in particolare quello di QUARTO D’ALTINO) sul cui sedime insiste parte del PUA versione 3 2020 

TUTTO CIO’ PREMESSO OSSERVA E RITIENE CHE

IL PIANO ADOTTATO CON LE EVENTUALI MODIFICHE CHE SARANNO ADOTTATE DALLA CONFERENZA DI SERVIZI IN CORSO NON AVRA’ ALCUNA ATTINENZA CON IL PUA ORIGINARIO (prot.1252-1253/2020) e DOVRA’ QUINDI RISPETTARE LA LR 14/2017.



Si evidenzia che, se sussistessero VALIDE motivazioni di “pubblico interesse” tali da giustificare un simile intervento, l’Amministrazione può sempre procedere a richiedere alla Giunta ed al Consiglio Regionale la modifica delle LR 14/2017.

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