"Ogni cosa era piu' sua che di ogni altro perchè la terra, l'aria, l'acqua non hanno padroni ma sono di tutti gli uomini, o meglio di chi sa farsi terra, aria, acqua e sentirsi parte di tutto il creato." (Mario Rigoni Stern)

lunedì 15 giugno 2020

OSSERVAZIONE 4 - PUA(H) CASALE SUL SILE - PARCO TEMATICO





Presa visione della PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO “PARCO TEMATICO” versione 3 (protocollo 3328 del 25-2-2020)

CONSIDERATO CHE 

  • · la LR 14/2017 “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” è entrata in vigore in data 24-6-2017;
  • · la prima proposta di PUA è stata protocollata al Comune di Casale sul Sile con prot.1542 in data 23-6-2017.

VERIFICATO CHE:


  • · il PUA, sia quello originario versione 1 2017 che quello versione 3 adottato, è carente in relazione alla DISPONIBILITA’ DELLE AREE, che è attività in capo ai Proponenti come da legislazione vigente, ribadita anche dalla con DGC 11/2020, che ha dato disposizioni puntuali su tale argomento;

  • · il PUA adottato è carente rispetto alla dimostrazione della disponibilità delle aree oppure delle azioni per conseguire tale disponibilità visto che la relazione che accompagna il PUA adottato non dà alcuna indicazione sulle modalità di reperimento di tali aree, non ottemperando quanto richiesto con DGC 11/2020

  • · Il PUA adottato riguarda aree in Comune di Quarto d’Altino, alcune di proprietà del Comune stesso, che in carenza di accordo tra gli Enti determinerebbe ulteriori modifiche sostanziali del PUA, già palesemente diverso da quello originario (versione 1 del 2017)

  • · ci sono aree interne al PUA, che sono parzialmente destinate a standards di cui nulla è dato sapere circa la procedura di variazione e circa la disponibilità o la modalità di acquisizione;

TUTTO CIO PREMESSO, SI OSSERVA CHE

1. il PUA versione 3 è stato adottato in carenza di elementi fondamentali e con necessità di accordi e modifiche che devono trovare l’accordo di altri Comuni;

2. Manca la dimostrazione della disponibilità delle aree e/o del modo di reperimento come richiesto anche dal Comune di Casale con DGC 11/2020

3. Non sono stati rispettati dai Proponenti i termini indicati dal Comune di Casale nelle disposizioni 6-10 della DGC 11/2020;

4. Sono presenti all’interno del PUA elementi che sono standards e non appaiono congrui con la futura destinazione della zona se il PUA andasse a buon fine;

E’ evidente che tutte le trasformazioni al PUA adottato, già sostanzialmente diverso dal PUA versione 1 2017, dovranno alla fine essere rivalutate TECNICAMENTE per verificare se la versione FINALE del PUA (ancora in fieri) sia da sottoporre o meno ai limiti di cui alla LR 14/2017 visto che le aree sono integralmente poste fuori dal perimetro del “consolidato”.

Nessun commento:

Posta un commento

I commenti di contenuto ritenuto "inadatto" saranno eliminati..