"Ogni cosa era piu' sua che di ogni altro perchè la terra, l'aria, l'acqua non hanno padroni ma sono di tutti gli uomini, o meglio di chi sa farsi terra, aria, acqua e sentirsi parte di tutto il creato." (Mario Rigoni Stern)

lunedì 15 giugno 2020

OSSERVAZIONE 2 - PUA(H) CASALE SUL SILE - PARCO TEMATICO



Presa visione della PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO “PARCO TEMATICO” versione 3 (protocollo 3328 del 25-2-2020)

CONSIDERATO CHE 

  • · la LR 14/2017 “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” è entrata in vigore in data 24-6-2017; 
  • · la prima proposta di PUA è stata protocollata al Comune di Casale sul Sile con prot.1542 in data 23-6-2017. 

VERIFICATO CHE:

  • · In virtu’ di quanto previsto all’articolo 13 comma 4 lettera b) e comma 5 lettera b) della LR 14/2017 “sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi (…) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo; per procedimenti in corso di cui al comma 4 si intendono, nel caso di piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con presentazione al Comune della proposta corredata dagli elaborati necessari di cui alla legge 14/2004”

  • · nella sostanza può essere fatto salvo il PUA, presentato un giorno prima dell’entrata in vigore della LR 14/2017, solo se la proposta PUA versione 1 (prot.1252 del 23-6-2017) o 1.1 (prot.1253 del 1-7-2017) presenta tutti i documenti elencati dal’articolo 19 della LR 14/2004.


Cosi non è perche’ gli elaborati di cui il pua è formato sono stati sostanzialmente modificati e integrati, al punto che il piano che ne risulta è un piano nuovo e diverso che con il primo ha in comune soltanto I PROPONENTI E lo scopo dell’intervento originario.


RISULTA infatti CHE,

  • · il procedimento, ipoteticamente considerato “continuo”, sarebbe iniziato il 23-6-2017 (PUA prot.1252) e concluso con la presentazione della terza modica il 25-2-2020 (PUA prot.3328), quasi 3 anni (!!), un tempo che già vale a dimostrare come non si tratti di mere modifiche di approfondimento del progetto iniziale, ma di un’integrale e sostanziale revisione, che con il progetto originario presentato il 23-6-2017 non ha alcuna attinenza, a parte Proponenti e titoli degli elaborati;
  • · come elemento essenziale CARENTE del progetto originario (prot.1252-1253/2020) manca la definizione delle superfici che si intendono trasferire al Comune e di quelle da destinare ad uso pubblico; 
  • · ALTRO ELEMENTO DI TOTALE CARENZA, che dimostra come il progetto protocollato in data 23-6-2020 sia sostanzialmente il classico progetto “su carta de formajo”, redatto al volo per cercare di fermare i vincoli dalle LR 14/2017, è lo SCHEMA DI CONVENZIONE allegato a tale versione, dove mancano elementi essenziali per poterlo considerare un documento redatto secondo la normale diligenza (quanto valgono i 45.000 mq da cedere al Comune? Come si ripartiscono i costi di gestione delle opere di urbanizzazione e molte altre carenze); 

TUTTO CIO’ PREMESSO OSSERVA E RITIENE CHE


1. la documentazione protocollata il 23-6-2017 ed integrata in data 1-7-2017 su richiesta del RUP è SOSTANZIALMENTE carente ed incompleta; tale generale carenza determina il decadimento del PUA versione 1 o versione 1.1 (prot.1252-1253/202) dalle garanzie previste dall’articolo 13 comma 4-5 lett.b della LR 14/2017;

2. Il PUA di cui al punto 1 si configura come un tentativo di evitare l’applicazione della legge sul contenimento del consumo del suolo che in un solo intervento ed in un anno “brucia” 6 volte la disponibilità di suolo da consumare per Casale sul Sile fino al 2050;

3. tale insufficienza documentale del PUA 2017 è evidente dal confronto tra gli elaborati di allora e l’elenco dei documenti adottati nella versione 2020 del PUA: differenza di TIPOLOGIA DI DOCUMENTI e di QUALITA’ DEGLI STESSI

4. Per quanto sopra osservato e considerando anche il fatto che la volontà politica dell’Amministrazione non ha il potere di sostituire i pareri tecnici fondamentali, salvo motivazioni che non appaiono espresse in ben tre anni di istruttoria, il PUA in questione, CARENTE DEGLI ELEBORATI NECESSARI ALLA SUA APPROVAZIONE NELLA VERSIONE 2017 RICADE NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LR 14/2017.


Si evidenzia che, se sussistessero VALIDE motivazioni di “pubblico interesse” tali da giustificare un simile intervento, l’Amministrazione può sempre procedere a richiedere alla Giunta ed al Consiglio Regionale la modifica delle LR 14/2017.

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