1) proroga del termine delle osservazioni fino al 15 ottobre 2013
2) niente revoca dell'adozione a causa di problemi di bilancio
3) impegno del Comune a promuovere la partecipazione dei cittadini
4) contatti con i Comuni contermini per raccordare il documento
QUINDI TUTTI AL LAVORO PER MIGLIORARE QUESTO DOCUMENTO SUL FUTURO DI TREVISO
Confermato incontro lunedì 24-6 ore 19 per costituzione gruppi di lavori
Relativamente all'ipotesi DI REVOCA (senza volotà di polemica, ma solo per chiarezza) si precisa che ricorre laddove la PA proceda
ad una “nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario” sotteso
all’atto.
L’ipotesi
è contemplata dalla L.241/1990, articolo 21-quinquies: “ Revoca del
provvedimento. 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole
può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha
l'obbligo di provvedere al loro indennizzo è
concepita per assolvere un regolamento come assolvere a tale obbligo ci sono
ma lasciano un ampia tecnicamente”.
3.
Non
ci sarebbe peraltro bisogno di alcun indennizzo atteso che il piano solo
adottato non crea alcun diritto soggettivo né interesse legittimo per i soggetti
eventualmente toccati favorevolmente dalle sue previsioni: l’unico effetto che
produce un piano adottato sono le misure di salvaguardia perché per il resto è
un atto ancora in formazione.
4. La
revoca dettata da una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario
(c.d. jus poenitendi) è UNA SCELTA POLITICA che pareva opportuna, proprio perché vi è un
nuovo sindaco e una nuova giunta (ed un nuovo modo di amminsitrare):
-
L'adozione
di un provvedimento di revoca da parte della P.A., in ossequio a quanto disposto
dall'art. 21 quinquies della legge. n. 241 del 1990, è legittimo se
sopraggiungono motivi di pubblico interesse; se la situazione di fatto muta e se
c'è una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il cd. jus
poenitendi. In tal senso, nel caso concreto, si è ritenuta corretta la sentenza
gravata laddove aveva dichiarato legittima la revoca delle deliberazioni di
dichiarazioni di pubblico interesse del progetto presentato dalle società
resistenti in ordine alla pedonalizzazione di un tratto stradale comunale, dal
momento che la predetta revoca era stata adottata in virtù di una nuova
valutazione dell'interesse pubblico da parte dell'ente locale ricorrente,
rivolto a dettare una più organica e diversa pianificazione del territorio
comunale.
(Consiglio di Stato, Sez. V, Decisione n. 7334 del 06-10-2010 (ud. del
02-07-2010), Comune di Massa c. Soc. Fi. S.p.A. e
altri)
-
In
riferimento agli atti amministrativi l'art. 21-quinques della legge
n. 241/1990 ha accolto una nozione ampia di revoca, che può essere
fondata su tre alternativi presupposti costituiti da: a) sopravvenuti motivi di
pubblico interesse; b) mutamento della situazione di fatto; c) nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario. Le prime due ipotesi attengono a
sopravvenienze, che sono distinte a seconda che riguardano circostanze
estrinseche a quelle esaminate al momento dell'adozione dell'originario atto
(sopravvenuti motivi di pubblico interesse) o intrinseche (mutamento della
situazione, in precedenza valutata); la terza ipotesi è, invece,
quella tipica dello jus poenitendi in assenza di elementi nuovi, quando
l'amministrazione riconosce che l'originaria valutazione dei fatti non è stata
corretta sotto il profilo dell'opportunità e rivaluta il proprio interesse,
giungendo a conclusioni diverse da quelle adottate in origine
(Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 3693 del 20-06-2011 (ud. del
24-05-2011), En. S.p.A. c. Comune di Tribano, riforma della sentenza del T.a.r.
Veneto - Venezia, sez. I, n. 5262/2010).
-
L'obbligo
generale di indennizzo dei pregiudizi arrecati ai soggetti interessati in
conseguenza della revoca di atti amministrativi,
di cui all'art. 21 quinquies l. n. 241/1990, sussiste esclusivamente in caso di
revoca di provvedimenti definitivi e non anche in caso di revoca di atti ad
effetti instabili ed interinali, quale l'aggiudicazione provvisoria
(Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2007 del 05-04-2012, La.In.Te. S.p.A. c.
Ge.Co. S.p.A. e altri. Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I
ter, n. 3457/20).
Sto
cercando informazione su precedenti in questo senso presso gli uffici della
giunta.
Peccato una opporunità mancata, perchè per la nuova amministrazione poteva essere un segno indelebile di taglio a come la vecchia amministrazione ha governato in questi 20 anni il territorio e la città. Poteva dimostrare che il pogetto era diverso e che si andava a lavorare per i prossimi 10 anni su un Piano "nuovo" di una "nuovo" modo di concepire Treviso. La spesa poi non sarebbe stata modificata più di tanto perchè, come abbiamo condiviso nell'ultima assemblea in via Cornarotta, il lavoro fatto dagli uffici comunali e dalla società che ha redatto il PAT sarebe stato confermato esclusa la ridiscussione della TAV. 4. In ogni caso se sarà confermata la proroga alle osservazioni sul documento finale sicuramente le modifiche ed i miglioramenti al Documento si potranno fare lo stesso. Forza con le Osservazioni e le assemblee pubbliche sull'argomento.
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