"Ogni cosa era piu' sua che di ogni altro perchè la terra, l'aria, l'acqua non hanno padroni ma sono di tutti gli uomini, o meglio di chi sa farsi terra, aria, acqua e sentirsi parte di tutto il creato." (Mario Rigoni Stern)

domenica 4 dicembre 2016

SCHIFEZZE REGIONALI NEL COLLEGATO - articolo 33

Il “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale” è una di quelle leggi omnibus dove trovano spazio le peggiori nefandezze legislative, scritte direttamente dalle consorterie che appoggiano consiglieri regionali, per lo più arroganti, che sono interessati solo a “risolvere” problemi particolari del loro elettorato di riferimento.

In un mare magnum di articoli su tutte le materie ci sono anche perle di rara bellezza come l'invenzione di “nuove procedure accelerate per valorizzare i beni delle ULSS” per finanziare un settore che già si mangia oltre il 70% delle risorse.
Ecco cosa prevede l'articolo 331:

Relazione esplicativa dell'articolo 33 
La norma è finalizzata a dare luogo ad una operazione straordinaria e accelerata di dismissione di beni immobili di proprietà degli enti del Servizio Sanitario regionale, non funzionali all’espletamento dell’attività sanitaria e quindi facenti parte del patrimonio disponibile.
L’alienazione è volta all’acquisizione, da parte del Servizio Sanitario regionale, di risorse finanziare da utilizzare per gli importanti investimenti richiesti dall’espletamento dell’attività spiccatamente sanitaria2.
Si prevede un’autorizzazione per legge alla vendita, in applicazione dell’art. 5, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 502/92. L’autorizzazione per legge è peraltro provvisoria e straordinaria e quindi pienamente compatibile con il principio stabilito dall’art. 5, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 502/92
E’ prevista una procedura accelerata per la variante urbanistica4 volta alla valorizzazione dell’immobile mediante il modulo della conferenza di servizi, in coerenza con quanto già previsto dall’art. 16 della l.r. 18/06, in attuazione della norma di principio di cui all’art. 10, comma 1, del dpr. 327/01.

Art. 33 - Disposizioni in materia di immobili rientranti nel patrimonio disponibile delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale. 1. Le Aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale sono autorizzati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al 31 dicembre 2017, salva proroga di un anno disposta dalla Giunta regionale, al trasferimento della proprietà degli immobili classificati ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, come beni del patrimonio disponibile e non utilizzati per i fini istituzionali.
2. Le Aziende ed enti predetti devono procedere alla vendita di tutti gli immobili non utilizzati a fini istituzionali già classificati come beni del patrimonio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicando entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge medesima, sul profilo dell’ente e dandone ogni opportuna pubblicità, idoneo avviso di alienazione. Le Aziende ed enti procedono alla vendita degli immobili non utilizzati a fini istituzionali classificati come beni del patrimonio disponibile dopo l’entrata in vigore della presente legge, procedendo come stabilito nel periodo precedente entro sei mesi dall’atto di classificazione del bene nel patrimonio disponibile.
3. La perizia di stima degli immobili è affidata all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia del Demanio, a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.
4. Ove sia necessario procedere alla variante urbanistica ai fini della valorizzazione del bene da trasferire, il direttore generale dell’Azienda o dell’Ente del Servizio Sanitario Regionale convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, alla quale sono convocate le amministrazioni interessate e comunque la Regione. Il verbale della decisione della conferenza costituisce variante urbanistica,
anche in caso di mancato assenso del Comune.5 5. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare utilizzato a fini istituzionali e per investimenti.6

La questione principale è che in questo modo la Regione Veneto in collaborazione con le ULSS oppure (meglio) il Direttore Supremo della Sanità insieme con la Giunta Regionale si inventano un nuovo modo di fare varianti urbanistiche, non per una singola opera, ma per tutto il patrimonio non più funzionale degli Enti del Servizio Sanitario regionale!La volontà è finalizzata a “valorizzare il bene da alienare”, anche in contrasto con la pianificazione specifica territoriale che è di competenza di ogni singolo Comune.
Questo è chiaro ed evidente anche se è stato eliminato il periodo che specificava che l'eventuale mancato assenso del Comune ad un atto di sua specifica compentenza non era vincolante.

Con simili legislatori che derogano in modo pervasivo e sfacciato su tutto e contro tutti, dove pensiamo di andare?
Quale pianificazione può resistere ad una simile senso delle istituzioni, che getta nel cestino la “leale collaborazione tra istituzioni pubbliche”?



La Regione Veneto praticamente chiede di fare, per legge, q uello che molti vorrebbero fosse scritto a caratteri cubitali sul prossimo Testo Unico Urbanistico Veneto:
art. Unico 
Ognun casa sua fa queo ch'el vol e mi che sono a Region fasso mejo e pì de tuti, ostia!!
(come d'altronde fa già con la pianificazione entro il raggio di 2km dai caselli austradali.)

note

1 Leggermente modificato per decenza in commissione...

2 Interessante l'aggettico “spiccatamente” che deve rendere l'idea che si cercano soldi per curare i malati?

4 Procedura accelerata..... come un treno?

5 È stato tolto in Commissione il periodo “anche in mancato assenso del Comune” in quanto palesemente illeggittimo...

6 Qui, diversamente dalla relazione, non si parla più di “attività spiccatamente sanitarie”, ma di fini istituzionale o investimenti....

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