"Ogni cosa era piu' sua che di ogni altro perchè la terra, l'aria, l'acqua non hanno padroni ma sono di tutti gli uomini, o meglio di chi sa farsi terra, aria, acqua e sentirsi parte di tutto il creato." (Mario Rigoni Stern)

giovedì 16 febbraio 2017

LA LEGGE REGIONALE SUL “CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO” E' UNA PRESA IN GIRO

Per un incontro pubblico, ho riletto il “capolavoro normativo” che il Consiglio Regionale si prepara ad approvare il prossimo 14 marzo relativamente alle DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL SUOLO.

Il testo che andrà in aula è frutto di un anno di lavoro con doppie audizioni dei vari portatori d'interesse, ma è complessivamente molto deludente.
Si tratta di una legge “fuffa”, se non truffa, dove una delle regioni più cementificate d'Italia finge di preoccuparsi della questione, mentre in realtà lascia quasi tutto inalterato.

L'analisi del testo è presto fatta se si considerano gli elementi cardine cioè gli articoli 1-2-11 e 12, dove emergono tutte le contraddizioni tra le dichiarazioni di principio con ciò i politici si sciacqueranno la bocca e la coscienza e le “disposizioni finali” e/o “transitorie”, dove emerge la cruda realtà e la volontà di non toccare seriamente alcun interesse sul tema.

Vediamo in breve alcuni di queste “perle” normative, che potrebbero anche essere peggiorate in sede di approvazione con emendamenti ancora più permissivi.

L'articolo 1 è il cardine di tutte le leggi e contiene i principi generali cioè le dichiarazioni d'intenti che dovrebbero informare gli articoli successivi... In questo caso, come spesso succede per le norme regionali, vi sono contraddizioni totali tra principi e deroghe, come vedremo trattando gli articoli 11 e 12.
L'articolo 1 non sembra lasciare dubbi: dovremmo essere in presenza di un'ottima legge, se queste sono le premesse... Tutto perfetto?

    Art. 1 – Principi generali.
1. Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.
Il presente Capo detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informatori: la programmazione dell’uso del suolo e la sua riduzione progressiva e controllata, la tutela delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.


I primi dubbi arrivano subito con l'articolo 2 relativo alle “definizioni”, dove si precisa il significato dei termini utilizzati per l'applicazione della legge. Sembra una questione banale, ma non lo è. Da molto tempo si dice che c'è grande incomprensione (voluta) proprio sui termini e sulle definizioni, che non sono più così univoche e richiedono sempre continue precisazioni perché ci sono mille interpretazioni di quello che un tempo era chiaro.
Senza analizzare le definizioni, che non sono particolarmente chiare, né innovative, mi interessa sottolineare una particolare definizione che è quella di “ambito d urbanizzazione consolidata”; a prima vista si direbbe che con questo termine giuridico si voglia definire ciò che è “veramente” costruito, ma non è così!
Il perimetro di questo “ambito” consolidato comprende anche aree vergini, non edificate, che sono solo oggetto di un qualche piano urbanistico approvato”!
Nella sostanza non si è considerato come “consolidato” ciò che è costruito o al massimo è non costruito ma convenzionato, ma tutto ciò che nel Veneto è approvato come piani di lottizzazione!
In pratica si è consolidata l'ipertrofica pianificazione urbanistica dei Comuni veneti, che hanno sempre fatto cassa con il territorio...
Considerando il surdimensionamento dei vecchi PRG (ora tramutati in PAT e PI) possiamo tranquillamente dire che il perimetro del “consolidato” comprende almeno una quota in eccesso, che oggi è verde e/o agricola, pari al 20-25% del realmente costruito.

    Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente Capo, si intende per:
  • superficie naturale e seminaturale: (….)
  • consumo di suolo: (….)
  • impermeabilizzazione del suolo: (….)
  • ambiti di urbanizzazione consolidata: l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

Se passiamo ad esaminare il percorso che intende fare la Regione per arrivare a stabilire come diminuire il consumo del suolo specificato nell'articolo 4 della presente legge, si intuisce che l'orizzonte del 2050 è veramente troppo vicino.
Teoricamente in 6 mesi la Giunta Regionale deve definire, comune per comune, come dare le quote di diminuzione di consumi di suolo; peccato che non sia nemmeno noto e certo il punto di partenza, visto che i dati non vengono forniti o sono così confusi che non si capisce nulla. Da dove partiamo??
Basta poi leggere i criteri che saranno considerati per definire tale ripartizione e sarà un successo se la decisione arriverà... nel 2050. Tenete conto che la legge sulle cave aspetta dagli anni '80 e che per ridurre le ULSS hanno discusso per mesi.
Ulteriore riprova del fatto che nessuno dei politici regionali ritiene possibile rispettare il termine dei 180 giorni viene dalla lettura dei commi 2 e 6 dell'articolo 12, che consentiranno di fare fino al 50% del consumo di suolo che si vorrebbe bloccare, se la Regione non rispetterà i termini. Nessun blocco! Ma la licenza di consumare il 50% di quello che dovrei bloccare subito, che già non comprende il verde interno al “consolidato” ampliato.

    Art. 4 - Misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo
1. Il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
  1. la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, tenendo conto, sulla base delle informazioni disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai comuni con le modalità e nei termini indicati al comma 5, dei seguenti aspetti:
1) delle specificità territoriali, in particolare di quelle montane, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto.”;
2) delle caratteristiche qualitative e idrauliche dei suoli e delle loro funzioni eco-sistemiche;
3) delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari, dell’estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane;
4) dello stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica;
5) dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche,
6) dell’estensione del suolo già edificato, della consistenza numerica degli alloggi, delle aree e degli edifici dismessi o, comunque, inutilizzati.

La vera natura della legge arriva dalla lettura degli articoli 11 e 12, che riassumono i veri portatori di interessi che interessano ai consiglieri regionali cioè coloro che chiedono favori e sono i grandi elettori.
L'elenco è presto fatto: i costruttori che hanno piani di lottizzazione approvati, i piccoli industriali che invece di andare in una delle mille zone industriali trasformato il loro terreno agricolo con lo “sportello magico” del SUAP, gli agricoltori grandi e piccoli, i cavatori, l'edilizia in generale con il demenziale Piano Casa, i gruppi che infestano le periferie con i “piccoli” centri commerciali liberalizzati dalla LR 50/2012.

La “perla” però sta tutta nel comma i) di questo articolo che consente sempre di “consumare suolo”, ma non a tutti...
Si crea una corsia preferenziale che consentirà di fare quello che a tutti sarà proibito dopo l'entrata in vigore della legge, cioè fare varianti urbanistiche finalizzate a creare nuove aree di espansione.
Sarà sufficiente che un Comune, in accordo con la Regione, individui in un Piano Regionale, magari di 20 anni fa, (PTRC o Piano di Area o Piano Strategico) una previsione, anche generica, e diventeranno possibili interventi edilizi e varianti urbanistiche che interessano superfici agricole o naturali e consumano suolo senza alcun limite. Bella novità e soprattutto bel potere discrezionale nelle mani della Giunta!

    Art. 11- Disposizioni finali
1. Sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della presente legge:
  1. gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
  2. gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
  3. i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
  4. gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 e agli articoli 4 e 4 bis, limitatamente agli ampliamenti delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive”(SUAP);
  5. gli interventi di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all’attività dellimprenditore agricolo;
  6. l’attività di cava ai sensi della vigente normativa;
  7. gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio” (Piano Casa 1-2-3 prorogato fino al 2018) e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
  8. gli interventi di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e ai relativi provvedimenti attuativi (centri commerciali inferiore a 1500 mq fuori dai centri storici);
  9. gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
  1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lett. b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale.

L'articolo 12 completa il “capolavoro” di eccezioni elencato dall'articolo 11 con alcune bizzarrie che dimostrano l'insofferenza per i Consiglieri Regionali per qualsiasi limite: nemmeno nel periodo transitorio si è in grado di contenere veramente il “consumo del suolo”.
Il comma 2 dell'articolo 12 consente ai Comuni di usare il 30% della propria capacità edificatorio nel periodo transitorio; in pratica in un legge che vorrebbe limitare il consumo del suolo, si incentivano i Comuni ad usare subito almeno il 30% di quello che a breve verrà bloccato! Si avrà l'effetto domino che si crea quando si annunciava un condono edilizio?
Non si capisce nemmeno come si gestirà questa quota del 30% di consumo di suolo: “chi prima arriva, prima consuma?”

Il comma 10 di questo articolo deroga anche dal divieto di far varianti urbanistiche per chi non ha ancora fatto il PAT a 12 anni dall'approvazione della LR11/2004! Ecco, si arriva a premiare chi non ottempera: ottimo esempio per chi ha speso soldi per fare i nuovi strumenti urbanistici.

    Art. 12 - Disposizioni transitorie
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, fino all'emanazione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a):
a) non è consentito consumo di suolo;
b) non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.
2. In deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dagli strumenti urbanistici generali.
3. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi:
a) ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo;
b) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo.
4. Per i procedimenti in corso di cui al comma 3 si intendono:
a) nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, relative ai diversi titoli abilitativi, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;
b) nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con la presentazione al comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
5. Sono, altresì, fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché gli accordi di programma di cui all’articolo 7 della medesima legge regionale n.11 del 2004, relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il contenuto dell’accordo.
6. Qualora il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), non sia emanato nel termine indicato, la percentuale di cui al comma 2 è incrementata di un ulteriore 20 per cento.
7. (…)
8. (...)
9. (…)
10. Per le finalità di cui al comma 7 e di cui agli articoli 5 e 6, i comuni non ancora dotati di PAT possono adottare, in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, una variante al piano regolatore generale con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6 ,7 e 8, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio.

Questa è la legge, che sta per essere approvata e che verrà propagandata come una legge innovativa e sostenibile.
Informatèvi e dite loro che non ci prendano in giro.

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