Per un
incontro pubblico, ho riletto il “capolavoro normativo” che il
Consiglio Regionale si prepara ad approvare il prossimo 14 marzo
relativamente alle DISPOSIZIONI
PER IL CONTENIMENTO DEL SUOLO.
Il testo che andrà in aula è frutto di un
anno di lavoro con doppie audizioni dei vari portatori d'interesse,
ma è complessivamente molto deludente.
Si tratta di una legge “fuffa”, se non
truffa, dove una delle regioni più cementificate d'Italia finge di
preoccuparsi della questione, mentre in realtà lascia quasi tutto
inalterato.
L'analisi del testo è presto fatta se si
considerano gli elementi cardine cioè gli articoli 1-2-11 e 12, dove
emergono tutte le contraddizioni tra le dichiarazioni di principio
con ciò i politici si sciacqueranno la bocca e la coscienza e le
“disposizioni finali” e/o “transitorie”, dove emerge la cruda
realtà e la volontà di non toccare seriamente alcun interesse sul
tema.
Vediamo in breve alcuni di queste “perle”
normative, che potrebbero anche essere peggiorate in sede di
approvazione con emendamenti ancora più permissivi.
L'articolo
1
è il cardine di tutte le leggi e contiene i principi generali cioè
le dichiarazioni d'intenti che dovrebbero informare gli articoli
successivi... In questo caso, come spesso succede per le norme
regionali, vi sono contraddizioni totali tra principi e deroghe, come
vedremo trattando gli articoli 11 e 12.
L'articolo 1 non sembra lasciare dubbi:
dovremmo essere in presenza di un'ottima legge, se queste sono le
premesse... Tutto perfetto?
Art.
1 – Principi
generali.
1. Il
suolo,
risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale
importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e
future, per la salvaguardia della salute, per
l'equilibrio
ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la
produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche
ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.
Il
presente Capo detta norme per il contenimento del consumo di suolo
assumendo quali principi informatori: la programmazione dell’uso
del suolo e la sua riduzione progressiva e controllata, la tutela
delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la
rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la
riqualificazione e la rigenerazione degli
ambiti di urbanizzazione consolidata,
contemplando l’utilizzo
di nuove risorse territoriali esclusivamente
quando non esistano alternative alla riorganizzazione e
riqualificazione del tessuto insediativo esistente,
in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera
d) della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
I
primi dubbi arrivano subito con l'articolo
2
relativo alle “definizioni”, dove si precisa il significato dei
termini utilizzati per l'applicazione della legge. Sembra una
questione banale, ma non lo è. Da molto tempo si dice che c'è
grande incomprensione (voluta) proprio sui termini e sulle
definizioni, che non sono più così univoche e richiedono sempre
continue precisazioni perché ci sono mille interpretazioni di quello
che un tempo era chiaro.
Senza
analizzare le definizioni, che non sono particolarmente chiare, né
innovative, mi interessa sottolineare una particolare definizione che
è quella di “ambito d urbanizzazione consolidata”; a prima vista
si direbbe che con questo termine giuridico si voglia definire ciò
che è “veramente” costruito, ma non è così!
Il
perimetro di questo “ambito” consolidato comprende anche aree
vergini, non edificate, che sono solo oggetto di un qualche “piano
urbanistico approvato”!
Nella
sostanza non si è considerato come “consolidato” ciò che è
costruito o al massimo è non costruito ma convenzionato, ma
tutto ciò che nel Veneto è approvato come piani di lottizzazione!
In
pratica si è consolidata l'ipertrofica pianificazione urbanistica
dei Comuni veneti, che hanno sempre fatto cassa con il territorio...
Considerando
il surdimensionamento dei vecchi PRG (ora tramutati in PAT e PI)
possiamo tranquillamente dire che il perimetro del “consolidato”
comprende almeno una quota in eccesso, che oggi è verde e/o
agricola, pari al 20-25% del realmente costruito.
Art.
2 – Definizioni
Ai
fini del presente Capo, si intende per:
- superficie naturale e seminaturale: (….)
- consumo di suolo: (….)
- impermeabilizzazione del suolo: (….)
- ambiti di urbanizzazione consolidata: l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
Se
passiamo ad esaminare il percorso che intende fare la Regione per
arrivare a stabilire come diminuire il consumo del suolo specificato
nell'articolo
4
della presente legge, si intuisce che l'orizzonte del 2050 è
veramente troppo vicino.
Teoricamente
in
6 mesi
la Giunta Regionale deve definire, comune per comune, come dare le
quote di diminuzione di consumi di suolo; peccato che non sia nemmeno
noto e certo il punto di partenza, visto che i dati non vengono
forniti o sono così confusi che non si capisce nulla. Da dove
partiamo??
Basta
poi leggere i criteri che saranno considerati per definire tale
ripartizione e sarà un successo se la decisione arriverà... nel
2050. Tenete conto che la legge sulle cave aspetta dagli anni '80 e
che per ridurre le ULSS hanno discusso per mesi.
Ulteriore
riprova del fatto che nessuno dei politici regionali ritiene
possibile rispettare il termine dei 180 giorni viene dalla lettura
dei commi 2 e 6 dell'articolo 12, che consentiranno di fare fino al
50% del consumo di suolo che si vorrebbe bloccare, se la Regione non
rispetterà i termini. Nessun blocco! Ma la licenza di consumare il
50% di quello che dovrei bloccare subito, che già non comprende il
verde interno al “consolidato” ampliato.
Art.
4 - Misure di programmazione e di controllo sul contenimento del
consumo di suolo
1. Il
consumo di suolo è gradualmente
ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale
e comunale.
2. La
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge:
- la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, tenendo conto, sulla base delle informazioni disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai comuni con le modalità e nei termini indicati al comma 5, dei seguenti aspetti:
1)
delle specificità territoriali, in particolare di quelle montane, in
armonia con quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n.
25 “Interventi a favore dei territori
montani
e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia
amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno
in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto.”;
2)
delle caratteristiche qualitative e idrauliche dei suoli e delle loro
funzioni eco-sistemiche;
3)
delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari,
dell’estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto
alle aree urbane e periurbane;
4)
dello stato
di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e
paesaggistica;
5)
dell’esigenza
di realizzare infrastrutture e opere pubbliche,
6)
dell’estensione del suolo già edificato, della consistenza
numerica degli alloggi, delle aree e degli edifici dismessi o,
comunque, inutilizzati.
La
vera natura della legge arriva dalla lettura degli articoli
11 e 12,
che riassumono i veri portatori di interessi che interessano ai
consiglieri regionali cioè coloro che chiedono favori e sono i
grandi elettori.
L'elenco
è presto fatto: i costruttori che hanno piani di lottizzazione
approvati, i piccoli industriali che invece di andare in una delle
mille zone industriali trasformato il loro terreno agricolo con lo
“sportello magico” del SUAP, gli agricoltori grandi e piccoli, i
cavatori, l'edilizia in generale con il demenziale Piano Casa, i
gruppi che infestano le periferie con i “piccoli” centri
commerciali liberalizzati dalla LR 50/2012.
La
“perla”
però sta tutta nel comma i) di questo articolo che consente sempre
di “consumare suolo”, ma non a tutti...
Si
crea una corsia preferenziale che consentirà di fare quello che a
tutti sarà proibito dopo l'entrata in vigore della legge, cioè fare
varianti urbanistiche finalizzate a creare nuove aree di espansione.
Sarà
sufficiente che un Comune, in accordo con la Regione, individui in un
Piano Regionale, magari di 20 anni fa, (PTRC o Piano di Area o Piano
Strategico) una previsione, anche generica, e diventeranno possibili
interventi edilizi e varianti urbanistiche che interessano superfici
agricole o naturali e consumano suolo senza alcun limite. Bella
novità e soprattutto bel potere discrezionale nelle mani della
Giunta!
Art.
11- Disposizioni finali
1. Sono
sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della presente legge:
- gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
- i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 e agli articoli 4 e 4 bis, limitatamente agli ampliamenti delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive”(SUAP);
- gli interventi di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all’attività dell’imprenditore agricolo;
- l’attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio” (Piano Casa 1-2-3 prorogato fino al 2018) e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
- gli interventi di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e ai relativi provvedimenti attuativi (centri commerciali inferiore a 1500 mq fuori dai centri storici);
- gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lett. b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale.
L'articolo
12 completa il “capolavoro” di eccezioni elencato
dall'articolo 11 con alcune bizzarrie che dimostrano l'insofferenza
per i Consiglieri Regionali per qualsiasi limite: nemmeno nel periodo
transitorio si è in grado di contenere veramente il “consumo del
suolo”.
Il
comma 2 dell'articolo 12 consente ai Comuni di usare il 30% della
propria capacità edificatorio nel periodo transitorio; in pratica in
un legge che vorrebbe limitare il consumo del suolo, si incentivano i
Comuni ad usare subito almeno il 30% di quello che a breve verrà
bloccato! Si avrà l'effetto domino che si crea quando si annunciava
un condono edilizio?
Non
si capisce nemmeno come si gestirà questa quota del 30% di consumo
di suolo: “chi prima arriva, prima consuma?”
Il
comma 10 di questo articolo deroga anche dal divieto di far varianti
urbanistiche per chi non ha ancora fatto il PAT a 12 anni
dall'approvazione della LR11/2004! Ecco, si arriva a premiare chi non
ottempera: ottimo esempio per chi ha speso soldi per fare i nuovi
strumenti urbanistici.
Art.
12 - Disposizioni transitorie
1. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 11, fino all'emanazione del
provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a):
a)
non
è consentito consumo di suolo;
b)
non
è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di
nuove previsioni che comportino consumo di suolo.
2. In
deroga
alla limitazione di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti gli
interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30
per cento
della capacità edificatoria complessivamente assegnata dagli
strumenti urbanistici generali.
3.
Sono fatti salvi i procedimenti in
corso
alla
data di entrata in vigore della presente legge relativi:
a)
ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto
interventi comportanti consumo di suolo;
b)
ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui
realizzazione comporta consumo di suolo.
4. Per
i procedimenti in
corso
di
cui al comma 3 si intendono:
a)
nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già avviati
con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso
di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni,
comunque denominate,
relative ai diversi titoli abilitativi, corredate dagli eventuali
elaborati richiesti dalla vigente normativa;
b) nel
caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con
la presentazione al comune della proposta corredata dagli elaborati
necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11.
5. Sono,
altresì, fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di
cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, già
sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge
nonché gli accordi di programma di cui all’articolo 7 della
medesima legge regionale n.11 del 2004, relativamente ai quali entro
la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il
contenuto dell’accordo.
6. Qualora
il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), non
sia emanato nel termine indicato, la percentuale di cui al comma 2 è
incrementata di un ulteriore 20 per cento.
7.
(…)
8.
(...)
9.
(…)
10.
Per le finalità di cui al comma 7 e di cui agli articoli 5 e 6, i
comuni non ancora dotati di PAT possono adottare, in
deroga
al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11, una variante al piano regolatore generale con
la procedura di cui all'articolo 50, commi 6 ,7 e 8, della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del
territorio.
Questa
è la legge, che sta per essere approvata e che verrà propagandata
come una legge innovativa e sostenibile.
Informatèvi
e dite loro che non ci prendano in giro.
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