"Ogni cosa era piu' sua che di ogni altro perchè la terra, l'aria, l'acqua non hanno padroni ma sono di tutti gli uomini, o meglio di chi sa farsi terra, aria, acqua e sentirsi parte di tutto il creato." (Mario Rigoni Stern)

giovedì 11 luglio 2013

IL PTRC PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO: IL RISULTATO DELLE 7 AZIONI? UN DOCUMENTO “VUOTO” E DIRIGISTA DA RIFARE OSSERVAZIONI



La Giunta Regionale ha recentemente votato una “Variante parziale” al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) “adottato” già nel 2009 dalla precedente Giunta al fine di attribuirgli la cosiddetta “valenza paesaggistica” prescritta dalla legislazione statale (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio -D.Lgs. 42 /2004).
Le associazioni e i comitati che da anni operano in tutto il Veneto a difesa del territorio e che già nel 2009 si erano mobilitati contro il PTRC producendo e presentando osservazioni sottoscritte da migliaia di cittadini, hanno ricostituito un tavolo di lavoro che si riunisce presso l’Università di Architettura di Venezia.
Il loro obiettivo è stato quello di analizzare tale Variante e poi di far conoscere a tutte le forze politiche, economiche e sociali della Regione i reali contenuti, i limiti e le acrobazie procedurali di questa versione aggiornata del principale strumento della pianificazione e della programmazione regionale.
La nostra analisi evidenzia innanzitutto che, se nelle relazioni e nelle norme vengono richiamati continuamente il principio del minor consumo di suolo e la tutela del paesaggio, nessuna norma è realmente prescrittiva a questo fine. Vi sono i titoli e le enunciazioni ma il Piano è vuoto di indicazioni prescrittive, di vincoli e di norme cogenti proprio sui temi che sono quelli per cui il PTRC dovrebbe poter assumere la “VALENZA PAESAGGISTICA” .




Esaminiamo dunque, in questo primo documento, tre questioni fondamentali e prioritarie che evidenziano fondati sospetti di illegittimità e di incostituzionalità.
  1. La Variante proposta non introduce affatto i contenuti necessari per assumere la prescritta Valenza Paesaggistica.
La legge statale (art. 143, “richiede” al piano paesaggistico di effettuare la ricognizione“degli immobili e delle aree” già vincolati attraverso provvedimento amministrativo, delimitandoli e rappresentandoli in scala idonea alla loro identificazione, nonché determinando le specifiche prescrizioni d’uso (v. art. 143, comma 1, lett. B del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio): la presente variante di piano ed il piano adottato non assolvono a questo compito.

Ad un certo punto della relazione illustrativa si legge “Nel caso dei beni oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 Dlgs 42/2004) è già a disposizione un primo archivio multimediale per la consultazione on-line: tale archivio, in fase di continuo aggiornamento, costituisce già un primo importante passo verso la sistematizzazione del materiale documentale inerente i circa 1000 decreti di tutela paesaggistica che rappresentano il vasto insieme dei beni tutelati ex art. 136 nel territorio regionale” (vedi allegato B, pag. 24)

Ma questo archivio multimediale è parte del piano? Come fa ad essere parte di un Piano se non è completo, condiviso dal Ministero e se è in “fase di continuo aggiornamento”?
L'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio “richiede” inoltre al piano paesaggistico di effettuare la ricognizione delle aree vincolate per legge (già legge Galasso del 1985, ora art. 142 del Codice), delimitandole e rappresentandole in scala idonea alla loro identificazione, nonché determinando le relative prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei loro caratteri distintivi e – compatibilmente con tali caratteri – a promuovere la loro valorizzazione (vedi art. 143, comma 1, lett. c).

Neppure questo compito è assolto dalla Variante al piano: non sono – per esempio – rappresentati in scala idonea alla loro identificazione, i parchi e le riserve nazionali e regionali, ne’ i territori coperti da foreste e boschi, ecc. (secondo l’elenco dell’art. 142 del codice).
Sempre nella relazione illustrativa (pag. 24) si legge: “Nel caso dei beni tutelati per legge (art. 142 Dlgs 42/2004), si tratta di procedere nella verifica delle perimetrazioni al fine di una loro sistematizzazione che tenga conto delle importanti relazioni ecosistemiche, storiche e sceniche che identificano la pertinenza paesaggistica del bene da tutelare.”
Se si afferma che “si tratta di procedere….”, infatti, vuol dire che non si è proceduto.
Il tutto è infatti rinviato ai piani paesaggistici d’ambito. Ma, in assenza di questi Piani, la attribuzione della Valenza Paesaggistica è solo dichiarata e quindi meramente “teorica” (diremmo “di facciata”) e non effettiva.

A questo punto sorge la domanda ed il sospetto vizio di illeggitimità:
Come fa la Direzione Regionale dei Beni Culturali - soggetto copianificatore - che per conto del Ministero deve sottoscrivere con la Regione il PTRC certificando che è a “valenza paesaggistica” a convenire e a dare il via libera su questa attribuzione quando i Piani Paesaggistici d’ Ambito sono solo enunciati e rinviati? Quando nessun vincolo è tracciato sulla cartografia e quando nessuna norma prescrive tutele ne’, tantomeno, indicazioni per il restauro dei paesaggi degradati intervenendo in tal senso in tutte le aree non vincolate ?

  1. I cosiddetti PROGETTI STRATEGICI intesi come progetti attuativi del P.T.R.C. sono solo evocati ma non selezionati e individuati. Sarà la Giunta Regionale a disporne , quando crederà, le priorità, i modi e i tempi.
La domanda che sorge subito è la seguente: “Può essere considerato un Piano uno strumento che non elenchi e non indichi con precisione nella cartografia i Progetti Strategici attraverso cui si vuole attuarlo?”
L’articolo 5 delle Norme Tecniche prevede che «Per l’attuazione del PTRC possono essere definiti appositi progetti strategici finalizzati alla realizzazione di opere, interventi o programmi diintervento di particolare rilevanza che interessino parti significative del territorio regionale». Nella precedente versione delle Norme l’art. 5 elencava 12 progetti strategici, mentre nella versione attuale - eliminato l’elenco - ci si limita a stabilire che «La Giunta Regionale provvede con propriatti all’individuazione dei progetti strategici, per la cui attuazione si applica quanto previsto ai sensidell’art. 26 della L.R. 11/2004».
Nell’articolato delle Norme si individuano genericamente alcune aree preferibilmente
assoggettabili a progetti strategici (art. 38, Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni SFMR; art. 39, Portualità veneziana; art. 40, Cittadelle aeroportuali; art.41, Hub logistici di Verona e dell'area Padova-Venezia-Treviso; art.54, Attività diportistiche; art.63, Dolomiti e Montagna Veneta), ma di fatto la Giunta Regionale si riserva il diritto in qualsiasi momento di individuare nuovi Progetti Strategici attuabili con accordo di programma in deroga ai piani ed alle normative urbanistiche vigenti.

Ciò contrasta con quanto disposto dall’articolo 26 della Legge Regionale per il governo del territorio n.11/2004, da cui deriva la possibilità di utilizzare lo strumento dei “progetti strategici”. L’articolo 26, comma 1, della LR 11/2004 stabilisce infatti che sia il PTRC ad individuare i progetti strategici , il che sottintende una competenza del Consiglio Regionale, anziché della Giunta.

Il richiamo ai progetti strategici, soprattutto per quanto concerne la norma di cui all’articolo 38, che attribuisce alla Regione la possibilità decidere le trasformazioni urbanistiche in prossimità dei caselli autostradali e degli accessi alle superstrade, per un raggio di 2 km dalla barriera stradale (un'enorme ed imprecisata quantità di ambiti territoriali!) sembra di fatto principalmente finalizzato a consentire la realizzazione indiscriminata di nuovi centri commerciali o altre strutture in grado di generare ingenti interessi economici (vedi anche commi 1.a e 1.b dell’art. 46 e comma 1.g dell’art. 67 delle Norme) e quindi sembra che la Giunta voglia riservarsi la possibilità di intervenire, volta per volta, su nuove operazioni immobiliari negli ambiti dove la rendita assume il massimo del valore, ma con finalità che paiono decisamente contrastanti con la finalità dichiarata di riduzione del consumo di suolo.

Non può essere considerato un Piano uno strumento che non contiene e non indica i progetti attraverso i quali andrà attuato.

Il Consiglio Regionale non può essere chiamato ad adottare e ad approvare un NON PIANO affidando, per delega implicita, il Governo effettivo del Territorio alla Giunta e, al tempo stesso, i Comuni e le altre autonomie locali comunque vadano a definirsi, non possono vedersi sottrarre la potestà pianificatoria e urbanistica sulla maggior parte del territorio veneto attraverso la costellazione delle molteplici aree di 2 km di raggio intorno a tutti i caselli, agli snodi stradali, alle stazioni SFMR sulle quali la Regione vuole imporre il suo controllo esclusivo (per dare un’idea: ciascuna area di raggio pari 2 km corrisponde a 1256 ettari, ovvero 20.000 ettari (200.000.000 mq.) nei soli caselli della Pedemontana veneta)


  1. E’ possibile introdurre una Variante ad un Piano solo adottato nel 2009 e mai approvato dal Consiglio Regionale del Veneto ?
Sembra che la Variante venga definita come PARZIALE proprio allo scopo di eludere la necessità di predisporre e presentare un diverso e decisamente nuovo PTRC.
Ma, se il fine è quello della attribuzione della Valenza Paesaggistica, senza la quale, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il PTRC non potrebbe mai essere sottoscritto dal Ministero per i Beni Culturali e, quindi, mai approvato, la variante sarebbe piuttosto da definirsi SOSTANZIALE.
Se l'italiano non è un'opinione e la logica non è un calembour da giocolieri, questa Variante, che modifica il PTRC per renderlo approvabile ai sensi della normativa oggi vigente, è evidentemente sostanziale.
La contraddizione non è solo in termini.
Essa evidenzia invece il carattere strumentale e le finalità effettive di questa ripresentazione del PTRC che sono quelle di dotare la Regione di uno strumento che è nominalmente un Piano ma che è improntato alla filosofia che da vent'anni regola la pianificazione nel Veneto:
  • da un lato, “nessuna norma, deciderà il mercato!”;
  • dall’altro “il potere decisionale e la gestione vanno delegati al governo regionale” che tratterà volta per volta con gli operatori immobiliari; cosa che per altro sta già facendo, da Veneto City al Quadrante Tessera a Verona sud al più recente Palais Lumiére, naufragato con sommo dispiacere di chi si è prestato ad una pura operazione di marketing;
Questa pseudo Variante al PTRC assolve nominalmente l’obbligo della attribuzione della Valenza Paesaggistica, in modo da avere dalla Direzione Regionale del Ministero per i BB.CC. il necessario nulla-osta; delimitate le sole aree strettamente vincolate, ci sarà “mano libera” sulla restante parte del territorio, cioè il 90% del Veneto!

Conclusioni, osservazioni e richieste
Sono queste alcune delle ragioni di fondo, desunte dal lavoro di ALTRO-VE (Coordinamento Veneto di Comitati e Associazioni), per le quali la sezione di Treviso di ITALIA NOSTRA
osserva e denuncia che
  • la Variante al PTRC è fortemente inadeguata e non rispondente in modo sostanziale alle norme di legge (Codice dei Beni Culturali – D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) ed alle stesse finalità dichiarate.
  • appaiono fondati seri dubbi di illeggittimità del documento predisposto come Variante PTRC.
la Sezione di Treviso di ITALIA NOSTRA richiede quindi che :
  • si proceda con la massima urgenza alla redazione ed approvazione di un vero Piano Paesaggistico e di un nuovo PTRC, coerenti con le stesse analisi del Piano adottato, fondati sui principi della effettiva tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico della nostra Regione, della sostenibilità ecologica ed ambientale e della drastica riduzione del consumo di suolo.
  • che, in attesa dell'approvazione di detto piano e di norme tecniche cogenti, venga stabilità con apposito provvedimento regionale una moratoria edilizia, ovvero la sospensione da parte degli enti locali di ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica che interessino aree di espansione urbana (in particolare se utilizzate o utilizzabili a fini agricoli) ed aree poste ad una distanza inferiore al chilometro e mezzo dagli immobili individuati come beni paesaggistici.
Treviso, 11 luglio 2013
p.ITALIA NOSTRA sez. Treviso
il presidente
Romeo Scarpa



Nessun commento:

Posta un commento

I commenti di contenuto ritenuto "inadatto" saranno eliminati..