"Ogni cosa era piu' sua che di ogni altro perchè la terra, l'aria, l'acqua non hanno padroni ma sono di tutti gli uomini, o meglio di chi sa farsi terra, aria, acqua e sentirsi parte di tutto il creato." (Mario Rigoni Stern)

domenica 9 luglio 2017

PIANO CASA E PROBLEMI

Quesito della sezione di MIRANO di ITALIA NOSTRA
A Mirano il terzo piano casa sta letteralmente devastando l’assetto urbanistico. Il valore delle case è molto alto , più alto che nei paesi limitrofi.La disponibilità sul mercato di numerose case singole con giardino in zona centrale spinge gli operatori immobiliari a operazioni che portano alla realizzazione di palazzine che occupano anche il 90% del sedime contro il 30/40 % originale con la eliminazione di tutte le alberature e la costruzione pressoché a confine.
C’è stata una forte reazione da parte di numerosi cittadini ma l’Amministrazione ovviamente si è giustificata sostenendo che non ha alcuna possibilità di opporsi.
Per caso siete a conoscenza di realtà in cui si è cercato di opporsi? Vi risulta ci sia qualche strumento o ragione utilizzabile?
Vi inoltro qui di seguito la nota di un nostro associato che probabilmente dovendo subire a confine un'edificazione invasiva secondo il piano casa cerca di trovare qualche ragione per opporsi. 
Cosa  pensate di questo suggerimento?

Sarebbe utile un interessamento di Italia Nostra a livello regionale Veneto riguardo ai margini di intervento rispetto al nostro piano casa (distanze tra fabbricati, invarianza idraulica, applicabilità di leggi e regolamenti, danni da svalutazione, servitù di panorama e di soleggiamento, ecc.). 
Si potrebbe comissionare ad uno studio legale specializzato, ad un'università o ad un dottorando di delineare i rispettivi ambiti di manovra per quanto attiene all'ente pubblico (Regione, Comune, Città Metropolitana, Autorità di Bacino, Ulss), al privato che costruisce adottando i vari piani casa e ai terzi aventi diritto (confinanti, associazioni di tutela del territorio, comitati di quartiere, ecc.). 
Una specie di vademecum da diffondere tra i cittadini e che anche i professionisti del settore delle costruzioni.
Se Italia Nostra non dispone dei fondi sufficienti, si potrebbe tentare con il crowdfunding...

PRIMI SPUNTI PER UNO STUDIO E RISPOSTA
Come abbiamo anticipato le ultime novità sul piano casa (LR 14/2009), ne ribadiscono il carattere derogatorio e l’attitudine  quindi a scardinare il lavoro fatto dai Comuni con il proprio strumento urbanistico. 
Ci riferiamo in particolare alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art.64 della LR 30/2016 (Collegato alla legge di stabilità 2017), che chiarisce e ribadisce come il piano casa  consenta di derogare a tutti i parametri dello strumento urbanistico generale: “1. Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all’articolo 2, comma 1, e di prevalenza sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici di cui all’articolo 6, comma 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale. 2. Gli eventuali provvedimenti di rigetto o di annullamento emessi dal comune sulla base di una interpretazione degli articoli 2, comma 1, 6, comma 1, e 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dai medesimi.”.

C’è tuttavia da domandarsi se e con quanto rigore i comuni diano applicazione all’articolo 9 della che circoscrive l’ambito di applicazione del piano casa ed, in particolare a:
  • la lett. a) del comma 1 che esclude tutti gli edifici ricadente in centro storico (di cui dall’articolo 2 del d.m. n. 1444/1968 ) “salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo.” 
  • la lettera c) del comma 1, che esclude gli edifici, ovunque ubicati “ oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4”, in pratica ampliamenti e ristrutturazioni. 
  • il comma 4 consente valutazioni più generali e più discrezionali sulla ricaduta urbanistica dei singoli interventi in quanto subordina la possibilità dell’intervento consentito dal piano casa “all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, peraltro con esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.”.
Piano casa a parte, e per quanto riguarda le villette incriminate bisogna vedere se non è invece il Comune ad averci messo del suo, utilizzando l’art. 8 della l.r. 4/2015 che (in attuazione dell’art. 2bis del DPR 380/2001) permette di modificare il PI introducendo deroghe ai limiti di densità, altezza e  distanza, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444……
Anche qui il Comune dovrebbe, peraltro garantire che non siano compromessele condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie degli insediamenti e degli edifici e devono assicurare il mantenimento di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio adeguati alle necessità delle zone o ambiti individuati secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico generale.”

Insomma molto dipende da come il Comune ha costruito il suo PRG/ PI e, ai fini di un prontuario “contro” il piano casa, forse sarebbe utile una ricerca sulla giurisprudenza formatasi  per individuare dei filoni “ vincenti" che rispettino la legge, ma soprattutto il senso del convivere civile perchè una densificazione consente un risparmio di suolo agricolo, ma nella realtà avviene per delega al privato con sacrificio degl standard urbanistici.

C'E' MOLTO DA FARE E SERVONO COMPETENZE (oltre a qualche soldo che si può trovare).

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