Quesito della sezione di MIRANO di ITALIA NOSTRA
A Mirano il terzo piano casa sta letteralmente devastando l’assetto urbanistico. Il valore delle case è molto alto , più alto che nei paesi limitrofi.La disponibilità sul mercato di numerose case
singole con giardino in zona centrale spinge gli operatori immobiliari a
operazioni che portano alla realizzazione di palazzine che occupano
anche il 90% del sedime contro il 30/40 % originale
con la eliminazione di tutte le alberature e la costruzione pressoché a
confine.
C’è stata una forte reazione da parte di numerosi
cittadini ma l’Amministrazione ovviamente si è giustificata sostenendo
che non ha alcuna possibilità di opporsi.
Per caso siete a conoscenza di realtà in cui si è cercato di opporsi? Vi risulta ci sia qualche strumento o ragione utilizzabile?
Vi inoltro qui di seguito la nota di un nostro
associato che probabilmente dovendo subire a confine un'edificazione
invasiva secondo il piano casa cerca di trovare qualche ragione per
opporsi.
Cosa pensate di questo suggerimento?
Sarebbe utile un
interessamento di Italia Nostra a livello regionale Veneto riguardo ai
margini di intervento rispetto al nostro piano casa (distanze tra
fabbricati, invarianza idraulica, applicabilità di
leggi e regolamenti, danni da svalutazione, servitù di panorama e di
soleggiamento, ecc.).
Si potrebbe comissionare ad uno studio legale
specializzato, ad un'università o ad un dottorando di delineare i
rispettivi ambiti di manovra per quanto attiene all'ente
pubblico (Regione, Comune, Città Metropolitana, Autorità di Bacino,
Ulss), al privato che costruisce adottando i vari piani
casa e ai terzi aventi diritto (confinanti, associazioni di tutela del
territorio, comitati di quartiere, ecc.).
Una
specie di vademecum da diffondere tra i cittadini e che anche i
professionisti del settore delle costruzioni.
Se Italia Nostra non dispone dei fondi sufficienti,
si potrebbe tentare con il crowdfunding...
PRIMI SPUNTI PER UNO STUDIO E RISPOSTA
Come abbiamo anticipato le ultime novità sul piano
casa (LR 14/2009), ne ribadiscono il carattere derogatorio e
l’attitudine quindi a scardinare il lavoro fatto dai Comuni con il
proprio strumento urbanistico.
Ci riferiamo in particolare alla norma di interpretazione autentica
contenuta nell’art.64 della LR 30/2016 (Collegato alla legge di
stabilità 2017), che chiarisce e ribadisce come il piano casa consenta
di derogare a tutti i parametri dello strumento urbanistico
generale: “1. Le norme di deroga alle previsioni
dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali
comunali, provinciali e regionali di cui all’articolo
2, comma 1, e di prevalenza sulle norme dei
regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e
regolamenti urbanistici di cui all’articolo
6, comma 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio
e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni, devono intendersi nel
senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di
superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai
regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di
strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 8 della medesima
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale. 2. Gli eventuali
provvedimenti di rigetto o di annullamento emessi dal comune sulla base di una interpretazione degli
articoli 2, comma 1,
6, comma 1, e
9, comma 8, della
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dai
medesimi.”.
C’è tuttavia da domandarsi se e con quanto rigore i comuni diano applicazione
all’articolo 9 della che circoscrive l’ambito di applicazione del piano casa ed, in particolare a:
- la lett. a) del comma 1 che esclude tutti gli edifici ricadente in centro storico (di cui dall’articolo 2 del d.m. n. 1444/1968 ) “salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo.”
- la lettera c) del comma 1, che esclude gli edifici, ovunque ubicati “ oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4”, in pratica ampliamenti e ristrutturazioni.
- il comma 4 consente valutazioni più generali e più discrezionali sulla ricaduta urbanistica dei singoli interventi in quanto subordina la possibilità dell’intervento consentito dal piano casa “all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, peraltro con esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.”.
Piano casa a parte, e per quanto riguarda le
villette incriminate bisogna vedere se non è invece il Comune ad averci
messo del suo, utilizzando l’art. 8 della l.r. 4/2015 che (in attuazione
dell’art. 2bis del DPR
380/2001) permette di modificare il PI introducendo deroghe ai limiti
di densità, altezza e distanza, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 2
aprile 1968, n. 1444……
Anche qui il Comune dovrebbe, peraltro garantire
che non siano compromesse “le condizioni
di sicurezza e igienico-sanitarie degli insediamenti e degli edifici e
devono assicurare il mantenimento di spazi pubblici o riservati ad
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio adeguati alle
necessità delle zone o ambiti individuati secondo quanto
stabilito dallo strumento urbanistico generale.”
Insomma molto dipende da come il Comune ha
costruito il suo PRG/ PI e, ai fini di un prontuario “contro” il piano
casa, forse sarebbe utile una ricerca sulla giurisprudenza formatasi per individuare
dei filoni “ vincenti" che rispettino la legge, ma soprattutto il senso del convivere civile perchè una densificazione consente un risparmio di suolo agricolo, ma nella realtà avviene per delega al privato con sacrificio degl standard urbanistici.
C'E' MOLTO DA FARE E SERVONO COMPETENZE (oltre a qualche soldo che si può trovare).
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