"Ogni cosa era piu' sua che di ogni altro perchè la terra, l'aria, l'acqua non hanno padroni ma sono di tutti gli uomini, o meglio di chi sa farsi terra, aria, acqua e sentirsi parte di tutto il creato." (Mario Rigoni Stern)

martedì 26 luglio 2016

CONSUMO DI SUOLO: CE LA FARANNO A NON FARE SOLO PROPAGANDA?

REGIONE VENETO
Al Presidente della 2° Commissione Consiliare
dott. Francesco Calzavara

Egr. Sig. Presidente,
ho apprezzato il Suo sforzo per tentare di capire le nostre critiche al progetto di legge che Lei intende portare in Consiglio Regionale e vorrei sottoporLe un minimo approfondimento per dimostrare che non ci sono preclusioni ideologiche nelle nostre posizioni, ma sostanzialmente una visione differente della realtà, che Lei peraltro ben conosce, essendo stato Amministratore di un Comune non secondario come Jesolo.

Lei afferma che l'articolo 10 comma a) e b) sono “rivoluzionari” per un certo modo di pensare allo sviluppo in Veneto e possiamo essere perfettamente d'accordo con Lei.

Saremmo ben lieti di vederli scritti a caratteri cubitali (come da Lei proposto), ma riteniamo che i commi introdotti subito dopo nella proposta di legge dimostrino che poco si è in grado di fare realmente, perchè ormai la pianificazione urbanistica nel Veneto è vista come un menu “a la carte”, dove ogni Sindaco puo' liberamente e continuamente variare in funzione delle esigenze del mercato e degli investitori, trascurando le motivazioni di “pubblico interesse”.
L'intervento del tecnico del Comune di Arzignano (mi pare sia quello dei mitici PFAS, o sbaglio?) è “illuminante”: le variante sono semestrali per adattare il territorio alla dinamicità dell'impresa...
E' positivo che l'imprenditore veneto (che ancora è qui e non ha delocalizzato) sia dinamico, ma chi si occupa della “città pubblica”, dei corretti rapporti tra costruito e non costruito, delle acque, dell'aria e della terra?

Se Lei si propone dare un segnale di reale cambiamento di mentalità sull'uso del suolo, deve verificare con gli altri portatori di interesse e con la Giunta Regionale se è proprio necessario concedere di poter usare il 30% o 50% dei PUA autorizzati e non convenzionati. Oppure se non siete in grado di dare una moratoria piu' stringente?
Inoltre Le chiedo di verificare quante e quali delle eccezioni consentite dal comma 7 dell'articolo 10 per il SUAP, per gli agricoltori, per i cavatori e per il commercio siete in grado di eliminare?

I commi a) e b) dell'articolo 10 sarebbero scritti a caratteri molto più cubitali, se non vi fossero tali possibilità, sostanzialmente derogatorie, per intere categorie tra le piu' “consumatrici di suolo” (vedi agricoltori).

La possibilità di usare il 30% o 50% della capacità edificatoria autorizzata ma non convenzinata, avrà un effetto dinamicizzante, tipo quanto succede nel caso di annuncio di un condono edilizio, ed indurrà vari imprenditori ad accelerare il convenzionamento senza che il mercato sia in grado poi di assorbire tale offerta, visto tutto quello che c'è di invenduto.
Credo che questo non sia un buon servizio per persone già in difficoltà per i reali problemi di finanziamento con le banche venete...

Sottolineo a margine, con un punta di soddisfazione, che le note ascoltate dai Comuni non sono molto dissimili a varie osservazioni da noi presentate.
E' stata evidenziata tutta le problematicità di:
  • “nuove” definizioni che in parte già esistono in altre leggi regionali o nazionali
  • un articolato che poco aggiunge di nuovo e potrebbe molto piu' utilmente essere inserito in modo coordinato nella LR 11/2004.
Credo che non sia nuova la considerazione del “costo sostanziale” per gli operatori del settore che crea questa continua incertezza normativa, che dà lavoro solo agli avvocati amministrativisti e non all'edilizia!

Ci è parsa evidente la Sua volontà di fare una legge che abbia un senso di novità ed inauguri un nuovo modo di intendere il bene comune “suolo”, ma il compromesso che necessariamente Lei dovrà trovare puo' avere vari livelli di efficacia e risultati.

Le chiediamo un grande sforzo per non fare solo una legge “propaganda”. Sarebbe un vero peccato.

Grazie per l'attenzione e buon lavoro.

Cordialmente.
Treviso, 26 luglio 2016

p.ITALIA NOSTRA Veneto
il delegato
Romeo Scarpa 348 8717810





ECCO IL TESTO DELL'ARTICOLO 10 DEL PdL n. 14-40-44

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO, LA RIGENERAZIONE URBANA E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ INSEDIATIVA
Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali.
  1. Fino all'emanazione del provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a):
a) non è consentito consumo di suolo;
b) non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo;

2. In deroga alla limitazione di cui al comma 1 lettera a) sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati soggetti a pianificazione attuativa nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata a detti ambiti dagli strumenti urbanistici generali.

3. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi:
a) ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo ai sensi della presente legge;
b) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo.

4. Per i procedimenti in corso di cui al comma 2 si intendono:
a) nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire, ovvero con la presentazione al medesimo sportello della denuncia di inizio attività, della segnalazione certificata di inizio attività, della comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché della comunicazione di inizio lavori, corredati dai principali elaborati previsti dalla vigente normativa;
b) nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con la presentazione al comune corredata dai principali elaborati, nelle forme previste dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

5. Qualora il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), non sia emanato nel termine indicato, possono essere attuati, la percentuale di cui al comma 2 è incrementata di un ulteriore 20 per cento . 

6. Dopo l’adozione del provvedimento della Giunta regionale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a), i comuni adeguano i loro strumenti urbanistici e li trasmettono in copia integrale alla Regione contestualmente alla pubblicazione. In caso di mancato adeguamento continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 3, 4 e 5, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) 

7. Dall’entrata in vigore della presente legge sono consentiti: 
a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti nelle aree di urbanizzazione consolidata;
b) gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e art.5 bis con le modalità e secondo le procedure previste dai medesimi articoli;
c) i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e nelle aree destinate a infrastrutture ed insediamenti prioritari di cui alla parte V del medesimo decreto;
d) gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 e articolo 4, limitatamente agli ampliamenti delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive; 
e) gli interventi di cui all’articolo 44 della LR 11/2004 e, comunque, tutti gli interventi connessi all’attività degli imprenditori agricoli; 
f) l’attività di cava ai sensi della LR 44/1982; 
g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non possono cumularsi a quelle previste dalla presente legge; (piano casa) ; 
h).  gli interventi di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e successive modificazioni, e i successivi provvedimenti attuativi. (commercio) 

8. Per le finalità di cui al comma 5 e di cui agli articoli 4 , 5 e 5 bis, i comuni non ancora dotati di PAT possono adottare, in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la variante al piano regolatore generale con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6 ,7 e 8, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

9. Nei comuni non dotati di PAT si applica l’articolo 18, commi 7 e 7 bis, della legge regionale 23 aprile 2004 n.11 e il termine quinquennale di decadenza decorre dall’entrata in vigore della presente legge.

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