Al Presidente della 2° Commissione Consiliare
dott. Francesco Calzavara
Egr. Sig. Presidente,
ho apprezzato il Suo sforzo per tentare di capire le nostre critiche al progetto di legge che Lei intende portare in Consiglio Regionale e vorrei sottoporLe un minimo approfondimento per dimostrare che non ci sono preclusioni ideologiche nelle nostre posizioni, ma sostanzialmente una visione differente della realtà, che Lei peraltro ben conosce, essendo stato Amministratore di un Comune non secondario come Jesolo.
Lei afferma che l'articolo 10 comma a) e b) sono “rivoluzionari” per un certo modo di pensare allo sviluppo in Veneto e possiamo essere perfettamente d'accordo con Lei.
Saremmo ben lieti di vederli scritti a caratteri cubitali (come da Lei proposto), ma riteniamo che i commi introdotti subito dopo nella proposta di legge dimostrino che poco si è in grado di fare realmente, perchè ormai la pianificazione urbanistica nel Veneto è vista come un menu “a la carte”, dove ogni Sindaco puo' liberamente e continuamente variare in funzione delle esigenze del mercato e degli investitori, trascurando le motivazioni di “pubblico interesse”.
L'intervento del tecnico del Comune di Arzignano (mi pare sia quello dei mitici PFAS, o sbaglio?) è “illuminante”: le variante sono semestrali per adattare il territorio alla dinamicità dell'impresa...
E' positivo che l'imprenditore veneto (che ancora è qui e non ha delocalizzato) sia dinamico, ma chi si occupa della “città pubblica”, dei corretti rapporti tra costruito e non costruito, delle acque, dell'aria e della terra?
Se Lei si propone dare un segnale di reale cambiamento di mentalità sull'uso del suolo, deve verificare con gli altri portatori di interesse e con la Giunta Regionale se è proprio necessario concedere di poter usare il 30% o 50% dei PUA autorizzati e non convenzionati. Oppure se non siete in grado di dare una moratoria piu' stringente?
Inoltre Le chiedo di verificare quante e quali delle eccezioni consentite dal comma 7 dell'articolo 10 per il SUAP, per gli agricoltori, per i cavatori e per il commercio siete in grado di eliminare?
I commi a) e b) dell'articolo 10 sarebbero scritti a caratteri molto più cubitali, se non vi fossero tali possibilità, sostanzialmente derogatorie, per intere categorie tra le piu' “consumatrici di suolo” (vedi agricoltori).
La possibilità di usare il 30% o 50% della capacità edificatoria autorizzata ma non convenzinata, avrà un effetto dinamicizzante, tipo quanto succede nel caso di annuncio di un condono edilizio, ed indurrà vari imprenditori ad accelerare il convenzionamento senza che il mercato sia in grado poi di assorbire tale offerta, visto tutto quello che c'è di invenduto.
Credo che questo non sia un buon servizio per persone già in difficoltà per i reali problemi di finanziamento con le banche venete...
Sottolineo a margine, con un punta di soddisfazione, che le note ascoltate dai Comuni non sono molto dissimili a varie osservazioni da noi presentate.
E' stata evidenziata tutta le problematicità di:
- “nuove” definizioni che in parte già esistono in altre leggi regionali o nazionali
- un articolato che poco aggiunge di nuovo e potrebbe molto piu' utilmente essere inserito in modo coordinato nella LR 11/2004.
Ci è parsa evidente la Sua volontà di fare una legge che abbia un senso di novità ed inauguri un nuovo modo di intendere il bene comune “suolo”, ma il compromesso che necessariamente Lei dovrà trovare puo' avere vari livelli di efficacia e risultati.
Le chiediamo un grande sforzo per non fare solo una legge “propaganda”. Sarebbe un vero peccato.
Grazie per l'attenzione e buon lavoro.
Cordialmente.
Treviso, 26 luglio 2016
p.ITALIA NOSTRA Veneto
il delegato
Romeo Scarpa 348 8717810
ECCO IL TESTO DELL'ARTICOLO 10 DEL PdL n. 14-40-44
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO, LA RIGENERAZIONE URBANA E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ INSEDIATIVA
Art.
10 - Disposizioni transitorie e finali.
a)
non è consentito consumo di suolo;
b)
non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed
urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo;
2. In
deroga alla limitazione di cui al comma 1 lettera a) sono
consentiti gli interventi negli ambiti inedificati soggetti a
pianificazione attuativa nella misura del 30 per cento della
capacità edificatoria complessivamente assegnata a detti
ambiti dagli strumenti urbanistici generali.
3. Sono
fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge relativi:
a)
ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad
oggetto interventi comportanti consumo di suolo ai sensi della
presente legge;
b)
ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui
realizzazione comporta consumo di suolo.
4. Per
i procedimenti in corso di cui al comma 2 si intendono:
a)
nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già
avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda
di permesso di costruire, ovvero con la presentazione al
medesimo sportello della denuncia di inizio attività, della
segnalazione certificata di inizio attività, della
comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché della
comunicazione di inizio lavori, corredati dai principali
elaborati previsti dalla vigente normativa;
b)
nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già
avviati con la presentazione al comune corredata dai principali
elaborati, nelle forme previste dall'articolo 19, comma 2, della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
5. Qualora
il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a),
non sia emanato nel termine indicato, possono essere attuati,
la percentuale di cui al comma 2 è incrementata di un
ulteriore 20 per cento .
6. Dopo
l’adozione del provvedimento della Giunta regionale previsto
dall’articolo 3, comma 2, lettera a), i comuni adeguano i
loro strumenti urbanistici e li trasmettono in copia integrale
alla Regione contestualmente alla pubblicazione. In caso di
mancato adeguamento continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 3, 4
e 5, fermi restando,
qualora più restrittivi, i
limiti definiti
dal provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a)
a) gli
interventi previsti dallo strumento urbanistico generale
ricadenti nelle aree di urbanizzazione consolidata;
b) gli
interventi di cui agli articoli 4, 5 e art.5 bis con le
modalità e secondo le procedure previste dai medesimi
articoli;
c) i
lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione
delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 21
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e nelle aree destinate a infrastrutture ed
insediamenti prioritari di cui alla parte V del medesimo
decreto;
d) gli
interventi di cui agli articoli 2 e 3 e articolo 4,
limitatamente agli ampliamenti delle attività esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, della legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche
semplificate di sportello unico per le attività produttive;
e) gli
interventi di cui all’articolo 44 della LR 11/2004 e,
comunque, tutti gli interventi connessi all’attività degli
imprenditori agricoli;
f) l’attività
di cava ai sensi della LR 44/1982;
g) gli
interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le
cui premialità sono da considerarsi alternative e non possono
cumularsi a quelle previste dalla presente legge; (piano casa) ;
h). gli
interventi di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
"Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella
Regione del Veneto" e successive modificazioni, e i
successivi provvedimenti attuativi. (commercio)
9. Nei comuni non dotati di PAT si applica l’articolo 18, commi 7 e 7 bis, della legge regionale 23 aprile 2004 n.11 e il termine quinquennale di decadenza decorre dall’entrata in vigore della presente legge. |
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