"Ogni cosa era piu' sua che di ogni altro perchè la terra, l'aria, l'acqua non hanno padroni ma sono di tutti gli uomini, o meglio di chi sa farsi terra, aria, acqua e sentirsi parte di tutto il creato." (Mario Rigoni Stern)

martedì 12 luglio 2016

LEZIONI DI GIURISPRUDENZA DAL PARCO SILE DAL SIGNORE DEGLI ARMADI




Al Parco del Sile non sono equilibrati ed hanno dei seri problemi nei confronti di chi esercita il suo diritto di controllo degli atti.
 
Per il Consiglio dell'Ente Parco del 13-7-2016 vengono mandati alcuni atti (convocazione ed allegati) via e-mail, ma poi la segreteria precisa che la parte piu' interessante (una "variantina" al Piano Ambientale che riguarda la lottizzazione Sile 1 a San Giuseppe ed aree di Tre Srl a Casale) non può essere inviata via mail "perchè il CD è molto pesante"!!
Ma come?? Ci sono jumbo-mail, we-transfer e mille altri modi per mandare il tutto....
 
Protesto mandando la comunicazione che riporto e ricevo una dotta lezione dal Direttore f.f., laureato in Giurisprudenza, che trova modo di far valere la sua laurea nei confronti di un povero ingegnere.
 
Sinceramente mi pare che, dalla lettura (infrariga) del messaggio, ci sia una velata "minaccia" circa presunti comportamenti "poco corretti" del sottoscritto che chiede atti per controllare cosa fa l'Ente Parco Sile e cos'hanno fatto in passato... 
Che ci siano cose da nascondere?? Soldi usati in modo poco consono, magari per finanziare qualche partito? Girano sempre strane voci... soprattutto prima del 2005.
 
Il Signore degli Armadi ha parlato, ma prima o poi li apriremo questi armadi, magari per vedere che è tutto a posto. 
Ma non credo... 
Perchè avrebbero così tanta paura di farceli vedere?? 
Sul Gran Bosco dei Fontanassi: incarichi e incarichetti che approfondiremo. 
Credo che in ogni argomento dove si vada ad approfondire ci sia da capire. Vuole forse dirmi che non devo capire??
 




Ricevo dal consigliere Romeo Scarpa la nota che allego.
 
Giusta l’art. 24 del vigente Regolamento Amministrativo dell’Ente, la documentazione relativa agli argomenti all’o.d.g. del Consiglio viene messa a disposizione del Consiglieri, presso la Segreteria dell’Ente, almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio. 
 
Il secondo comma del medesimo articolo prevede che la documentazione sia fatta pervenire al capogruppo di ogni gruppo consiliare.
 
La segreteria dell’Ente, da tempo, invia la succitata documentazione a tutti i consiglieri, attraverso i moderni sistemi informatici.
 
Appare evidente che la trasmissione degli atti di cui si parla incontra limiti legittimi in caso di particolare corposità e complessità dei medesimi, come per esempio nel caso di progetti, corredati di cartografie.
 
Nel caso di specie, la documentazione relativa alla proposta di varianti al piano ambientale, di cui al punto 2 dell’o.d.g., è particolarmente ricca di elaborati e il relativo CD ha notevole “peso informatico”, tale che i tentativi di trasmissione con le procedure informatiche, compreso il sistema we transfer, sono stati vanificati da problemi inerenti alla linea che serve il nostro hardware informatico.
 
Gli atti relativi alla variante erano, comunque, a disposizione dei consiglieri, presso la segreteria dell’Ente,  fin dal giorno 8 luglio u.s. , come precisato nella lettera di convocazione della seduta del Consiglio. 
 
La censura del consigliere Romeo Scarpa, di carenza di documentazione, è tassativamente smentita dal fatto che alcuni consiglieri, fra i quali uno appartenente al suo Gruppo, hanno potuto regolarmente visionare gli atti relativi alla proposta di variante.
Va precisato, secondo costante giurisprudenza, che l’accesso agli atti da parte del consigliere si configura come un diritto-dovere dello stesso di partecipazione alla vita politico-amministrativa, volto al controllo e quindi al perseguimento fattuale dell'ordinato e corretto svolgersi delle sedute consiliari e del rispetto della legalità di ogni fase procedurale delle riunioni del Consiglio, tale che egli deve farsi parte attiva per conoscere gli atti, anche accedendo direttamente agli Uffici.
Di conseguenza, la richiesta del consigliere Scarpa è infondata, per carenza di presupposti.

Poiché, negli ultimi tempi, la richiesta di accesso agli atti e di interrogazioni da parte di alcuni consiglieri è divenuta particolarmente pressante, ritengo utile portare a conoscenza alcuni principi e linee guida, fissati dalla giurisprudenza in materia.
 
Va rilevato che anche per il consigliere il diritto deve essere esercitato in maniera corretta e non in contrasto con le finalità della legge. Sarebbe discutibile il comportamento del consigliere che chiedesse e ottenesse copia di documenti non utili per l’esercizio del mandato amministrativo. A tale proposito è stato ritenuto legittimo il provvedimento con il quale è stata rigettata una richiesta di accesso avanzata da alcuni consiglieri comunali riguardante un cospicuo numero di copie di "documenti ritenuti utili", risultata non coerente con il mandato ed i compiti, definiti dalla legge, per i predetti soggetti configurandosi, come una forma di controllo specifico e non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo (Coś CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 28 novembre 2006, n. 6960)
Sarebbe addirittura censurabile la richiesta di documenti per fini personali e quindi estranei alla funzione pubblica di controllo a lui spettante in quanto membro del corpo elettivo. 
Ancora peggio allorquando la richiesta di rilascio di copia di atti, lungi dal perseguire fini istituzionali, sia fatta per scopi puramente strumentali al fine di arrecare molestia e intralcio agli uffici, con l’uso dispendioso e spropositato della macchina copiatrice. 
A tale proposito è stato osservato anche che la richiesta indiscriminata di copia di atti pụ risultare esorbitante rispetto alle esigenze di conoscenza che il doveroso esercizio della funzione di controllo sull’amministrazione impone alla vigile attenzione di ogni consigliere, sia di minoranza che di maggioranza. Si pensi anche a quegli atti di cui sarebbe superflua l’acquisizione in copia, ai fini dell’espletamento del mandato rappresentativo potendo rivelarsi più sufficiente averne sommaria visione.
E’ utile puntualizzare che, comunque, la richiesta di accesso ai documenti della pubblica amministrazione in generale deve essere precisa e puntuale anche da parte del consigliere. Infatti non pụ richiedersi indiscriminatamente di accedere a tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data ed a quelli ancora da adottare. Una richiesta di accesso siffatta è da ritenersi inammissibile, in quanto priva della individuazione specifica dell'oggetto su cui avrebbe dovuto esercitarsi il diritto di accesso ( coś TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. I - sentenza 26 maggio 2004, n. 1762; TAR SARDEGNA, SEZ. II - sentenza 12 gennaio 2007, n. 29).
 
Cordiali saluti
 
 
                                                                                                                 IL DIRETTORE f.f.
                                                                                                                  dott. Stefano Bucci
 



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