"Ogni cosa era piu' sua che di ogni altro perchè la terra, l'aria, l'acqua non hanno padroni ma sono di tutti gli uomini, o meglio di chi sa farsi terra, aria, acqua e sentirsi parte di tutto il creato." (Mario Rigoni Stern)

martedì 8 ottobre 2013

E' OBBLIGATORIO COMPLETARE IL VECCHIO PRG?? NO, E' UNA SCELTA...

Questa è una questione "spinosa" e di tipo politico perchè certamente ci sono persone che vengono "danneggiate" da questa previsione, ma forse sono state piu' danneggiate dall'entusiasmo del PRG precedente che ha promesso mari e monti a tutti come se tutti dovessimo acquistare tre case. E i soldi? Ma soprattutto e il territorio??
La questione di problemi legali è secondaria perchè una previsione urbanistica non convenzionata non è un diritto acquisito... si tratta di motivare la motifica (inversione di rotta) e farne una questione generale e non particolare..



Il sottoscritto Romeo Scarpa residente in Treviso via Sant'Elena Imperatrice, 21, in qualità di presidente protempore dell'associazione ITALIA NOSTRA sezione di Treviso,
  • esaminati gli elaborati del P.A.T. adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.12 del 19-3-2013
  • considerato che la relazione tecnica a pagina 105-106 paragrafo 14.5.1 “Aree di trasform. ”:
Conseguentemente il P.A.T. non prevede alcuna nuova linea preferenziale di sviluppo insediativo, limitandosi a confermare, in termini strategici, le aree di espansione previste nel P.R.G. vigente, ancorchè non convenzionate, né oggetto di P.U.A. approvati; assieme alle linee preferenziali di sviluppo insediativo, la tav.T.04 traccia anche i limiti fisici alla nuova edificazione a tutela di quelle parti del territorio nelle quali, in ragione sia degli elementi evidenziati nella tav. T.01-02-03 che degli indirizzi dettati dalla V.A.S., non sono opportune ulteriori trasformazioni insediative; nelle aree di consolidamento e in quelle vocate allo sviluppo insediativo troveranno posto i servizi e le attrezzature pubbliche necessarie per soddisfare le esigenze pregresse e insorgenti nei singoli A.T.O., nel rispetto del principio perequativo di cui all’art. 6 delle NT.; le linee preferenziali di sviluppo insediativo, come pure i limiti fisici alla nuova edificazione non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I. e non possono quindi rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità; le aree di trasformazione in sede di P.I., potranno anche essere
organizzate in P.U.A. perequati ad “arcipelago” (comparti discontinui), perimetrando cioè in un unico ambito di intervento aree non contigue, ma comunque funzionali agli obiettivi strategici del P.A.T.;
chiede le seguenti modifiche a:
Relazione tecnica (pagina 105-106 paragrafo 14.5.1 “Aree di trasform. :
““Conseguentemente il P.A.T. non prevede alcuna nuova linea preferenziale di sviluppo insediativo, limitandosi a confermare, in termini strategici, eliminando le aree di espansione previste nel P.R.G. vigente, ancorchè purchè non convenzionate, né oggetto di P.U.A. approvati; assieme alle limitate linee preferenziali di sviluppo insediativo, la tav.T.04 traccia anche i limiti fisici alla nuova edificazione a tutela di quelle parti del territorio nelle quali, in ragione sia degli elementi evidenziati nella tav. T.01-02-03 che degli indirizzi dettati dalla V.A.S., non sono opportune ulteriori trasformazioni insediative; nelle aree di consolidamento e in quelle vocate allo sviluppo insediativo troveranno posto i servizi e le attrezzature pubbliche necessarie per soddisfare le esigenze pregresse e insorgenti nei singoli A.T.O., nel rispetto del principio perequativo di cui all’art. 6 delle NT.; le linee preferenziali di sviluppo insediativo, come pure i limiti fisici alla nuova edificazione non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I. e non possono quindi rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità; le aree di trasformazione in sede di P.I., non potranno anche essere organizzate in P.U.A. perequati ad “arcipelago” (comparti discontinui), perimetrando cioè in un unico ambito di intervento aree non contigue, perchè in tal modo non si ritiene possibile il raggiungimento dell'obiettivo strategico del PAT di miglioramento della qualità dell'edificazione ma comunque funzionali agli obiettivi strategici del P.A.T.;




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