Questa è una questione "spinosa" e di tipo politico perchè certamente ci sono persone che vengono "danneggiate" da questa previsione, ma forse sono state piu' danneggiate dall'entusiasmo del PRG precedente che ha promesso mari e monti a tutti come se tutti dovessimo acquistare tre case. E i soldi? Ma soprattutto e il territorio??
La questione di problemi legali è secondaria perchè una previsione urbanistica non convenzionata non è un diritto acquisito... si tratta di motivare la motifica (inversione di rotta) e farne una questione generale e non particolare..
Il sottoscritto Romeo Scarpa
residente in Treviso via Sant'Elena Imperatrice, 21, in qualità di
presidente protempore dell'associazione ITALIA NOSTRA sezione di
Treviso,
- esaminati gli elaborati del P.A.T. adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.12 del 19-3-2013
- considerato che la relazione tecnica a pagina 105-106 paragrafo 14.5.1 “Aree di trasform. ”:
Conseguentemente
il P.A.T. non prevede alcuna nuova linea preferenziale di sviluppo
insediativo, limitandosi a confermare, in termini strategici, le aree
di espansione previste nel P.R.G. vigente, ancorchè non
convenzionate, né oggetto di P.U.A. approvati; assieme alle linee
preferenziali di sviluppo insediativo, la tav.T.04 traccia anche i
limiti fisici alla nuova edificazione a tutela di quelle parti del
territorio
nelle quali, in ragione sia degli elementi evidenziati nella tav.
T.01-02-03 che
degli indirizzi dettati dalla V.A.S., non sono opportune ulteriori
trasformazioni insediative; nelle aree di consolidamento e in quelle
vocate allo sviluppo insediativo troveranno posto i servizi e le
attrezzature pubbliche necessarie per soddisfare le esigenze
pregresse e insorgenti nei singoli A.T.O., nel rispetto del principio
perequativo di cui all’art. 6 delle NT.; le linee preferenziali di
sviluppo insediativo, come pure i limiti fisici alla nuova
edificazione non hanno valore conformativo delle destinazioni
urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al
P.I. e non possono quindi rappresentare o comportare in alcun modo
acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini
della determinazione del valore venale delle aree nei casi di
espropriazione per pubblica utilità; le aree di trasformazione in
sede di P.I., potranno anche essere
organizzate
in P.U.A. perequati ad “arcipelago” (comparti discontinui),
perimetrando cioè in un unico ambito di intervento aree non
contigue, ma comunque funzionali agli obiettivi strategici del
P.A.T.;
chiede
le seguenti modifiche a:
Relazione tecnica (pagina
105-106 paragrafo 14.5.1
“Aree di trasform. :
““Conseguentemente
il P.A.T. non prevede alcuna nuova linea preferenziale di sviluppo
insediativo, limitandosi
a confermare, in termini strategici,
eliminando
le aree di espansione previste nel P.R.G. vigente, ancorchè
purchè
non convenzionate, né
oggetto di P.U.A. approvati;
assieme alle limitate
linee preferenziali di sviluppo insediativo, la tav.T.04 traccia
anche i limiti fisici alla nuova edificazione a tutela di quelle
parti del territorio
nelle quali, in ragione sia degli elementi evidenziati nella tav.
T.01-02-03 che
degli indirizzi dettati dalla V.A.S., non sono opportune ulteriori
trasformazioni insediative; nelle aree di consolidamento e in quelle
vocate allo sviluppo insediativo troveranno posto i servizi e le
attrezzature pubbliche necessarie per soddisfare le esigenze
pregresse e insorgenti nei singoli A.T.O., nel rispetto del principio
perequativo di cui all’art. 6 delle NT.; le linee preferenziali di
sviluppo insediativo, come pure i limiti fisici alla nuova
edificazione non hanno valore conformativo delle destinazioni
urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al
P.I. e non possono quindi rappresentare o comportare in alcun modo
acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini
della determinazione del valore venale delle aree nei casi di
espropriazione per pubblica utilità; le aree di trasformazione in
sede di P.I., non
potranno anche
essere organizzate in P.U.A. perequati ad “arcipelago” (comparti
discontinui), perimetrando cioè in un unico ambito di intervento
aree non contigue, perchè
in tal modo non si ritiene possibile il raggiungimento dell'obiettivo
strategico del PAT di miglioramento della qualità dell'edificazione
ma
comunque funzionali agli obiettivi strategici del P.A.T.;
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